TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE ‐ FINALITÀ - DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

  1. È costituita, in conformità alle leggi vigenti, l’Associazione “G.A.A. (di seguito anche GAA) GRUPPO AGENTI ALLIANZ”, con sede in Milano (2 0144), Via San Michele del Carso, 15 . La variazione dell’ubicazione all’ interno del Comune che può essere decisa anche direttamente dal Presidente, sentito il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, non costituisce modifica statutaria.
  2. Con delibera del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE possono costituirsi sedi se condarie.
  3. Il GRUPPO AGENTI ALLIANZ ha durata illimitata. L’Assemblea può deliberarne lo scioglimento con le modalità previste dall’ Art.14 comma 7 e Art. 20 dello STATUTO.

Art. 2 - FINALITÀ

  1. GRUPPO AGENTI ALLIANZ è una libera e democratica Associazione che non ha connotazioni politiche o religiose e che non persegue fini di lucro. Rappresenta gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti, direttamente o indirettamente, i loro interessi sia professionali che economici. Tutela i diritti degli associat i, ne favorisce l’unità, l’autonomia, la professionalità e l’imprenditorialità allo scopo di realizzare lo sviluppo delle attività di Agenzia.
  2. A tal fine il GRUPPO AGENTI ALLIANZ:
    1. stipula accordi e contratti collettivi e/o aziendali a livello generale e/o locale e aderisce a una o più organizzazioni sindacali nazionali di categoria;
    2. fornisce agli associati assistenza e consulenza sui problemi relativi alla loro attività professionale anche avvalendosi di consulenti esterni;
    3. interviene presso gli interlocutori istituzionali e le Autorità del mercato a tutela e nell’interesse della categoria e della trasparenza e correttezza del mercato;
    4. assiste gli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa/le Imprese, nelle forme e nei modi che il CO NSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE riterrà più opportuno concordando con gli stessi forme e modi, anche qualora queste sorgessero dopo la cessazione del mandato;
    5. promuove e realizza studi, progetti, analisi, modelli, rilevazioni statistiche nonché programmi, iniziative e servizi organizzativi, tecnici, telematici ed amministrativi collegati alle attività delle Agenzie per agevolare e migliorare il loro lavoro produttivo e gestionale;
    6. promuove, organizza, gestisce corsi, seminari, convegni e iniziative di aggiornam ento e formazione professionale per gli associati e contribuisce con ogni mezzo al miglioramento della conoscenza e della qualificazione culturale degli agenti;
    7. diffonde pubblicazioni inerenti alle attività istituzionali dell’Associazione;
    8. promuove, stipula, gestisce convenzioni a favore degli associati e dei loro famigliari con la libera adesione degli stessi;
    9. favorisce intese, sinergie, opportunità di lavoro e di collaborazione tra gli associati;
    10. promuove l’organizzazione di viaggi e soggiorni profession ali per gli associati.
  3. Al di fuori dello specifico ambito dei rapporti con la/le Compagnia/e Mandante/i:
    1. dirime le controversie fra gli iscritti e fra questi e gli Organi Statutari;
    2. attua e favorisce forme di concreta solidarietà a favore degli iscritti;
    3. intraprende iniziative atte a consolidare lo spirito associativo degli iscritti;
    4. promuove la collaborazione tra soci e tra questi e gli altri intermediari assicurativi del mercato;
    5. contribuisce con iniziative, progetti, pubblicazioni al miglioramento e all a diffusione della cultura assicurativa con particolare riguardo al mondo della scuola;
    6. compie operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, associative e societarie necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi compresa la cr eazione di società e/o Enti e/o l'assunzione di partecipazioni in altri Enti o Società che si propongano di promuovere iniziative compatibili con detti scopi, nonché di svolgere direttamente e/o indirettamente attività e servizi nel settore assicurativo e della distribuzione assicurativa e/o servizi connessi e correlati (loss adjuster, altri).

TITOLO II - ASSOCIATI

Art. 3 – ASSOCIATI

  1. Gli associati/soci del GRUPPO AGENTI ALLIANZ possono essere:
    1. Soci ordinari: le persone fisiche che ripetono il mandato del la Compagnia Allianz p.A. e che sono iscritti nella sezione A del RUI.
    2. Soci senior: tutti gli Agenti di assicurazione che hanno fatto parte del Gruppo Agenti Allianz in quiescenza e non, ed abbiano fatto esplicita richiesta di Associazione al Presidente e non siano stati revocati per giusta causa. In quest’ultimo caso è possibile l’iscrizione, secondo giudizio discrezionale del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, allorché la revoca sia stata impugnata giudizialmente nei termini o sia stato proposto, nei termini, ricorso per Nel caso in cui la sussistenza della giusta causa sia accertata con sentenza passata in giudicato l’ ex Agente cessa automaticamente ed immediatamente dalla qualità di associato.
    3. Soci onorari: il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, su p roposta del Presidente, può nominare associato onorario chiunque abbia acquisito particolari meriti nei confronti della categoria degli Agenti e/o del Gruppo;
    4. Sono soci affini del A. A. i soci ordinari che non ripetono più il Mandato della Milano o altra Compagnia ad essa subentrata per effetto di operazioni societarie. L'iscrizione non è subordinata a ratifica dell'Esecutivo Nazionale ma semplice verifica dei requisiti da parte della Segreteria del Gruppo.
    5. I Soci di cui ai commi a) qualora ne facciano ric hiesta e pagando il relativo premio, potranno far aderire i loro famigliari, alle polizze assicurative eventualmente stipulate dal G.A.A. nonché ad ogni altra convenzione che il G.A. A. dovesse stipulare a favore dei propri iscritti.
    6. I Soci di cui ai commi b)c)d) qualora ne facciano richiesta e pagando il relativo premio, di aderire singolarmente o unitariamente ai loro famigliari, alle polizze assicurative eventualmente stipulate dal A. A. nonché ad ogni altra convenzione che il G.A.A. dovesse stipulare a favore dei propri iscritti.
    7. In caso di decesso del Socio avrà diritto a subentrargli il famigliare già beneficiario delle prestazioni assicurative e delle convenzioni stipulate dal Fatta eccezione per i casi di cui a punti 4 e 5, il cui unico requisito previsto è lo status di socio ordinario.
  2. Non può essere né rimanere iscritto come socio Ordinario:
    1. chiunque svolga attività nel settore assicurativo in rapporto diretto subordinato o parasubordinato o comunque a qualsiasi titolo, con le imprese di as sicurazione e loro collegate.

Art. 4 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E DI RIAMMISSIONE

  1. La domanda di iscrizione al GRUPPO AGENTI ALLIANZ comporta la esplicita accettazione degli obblighi previsti dallo Statuto deve essere inoltrata dal richiedente al Presidente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ. Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, nella riunione immediatamente successiva alla presentazione della domanda, delibera sulla ammissibilità del richiedente. In caso di rifiuto della domanda il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE è tenuto a motivarne, per iscritto, il rigetto.

Art. 5 - DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

  1. Gli associati sono tenuti ad uniformare la loro condotta alle norme dello Statuto.
  2. Gli associati sono tenuti, altresì, a rispettare le delibere adottate dagli organi del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, ivi compresi gli impegni assunti dalla stessa nell’ interesse della categoria, nei confronti della Mandante, di autorità, Enti, Società altre associazioni di categoria, sindacati, di terzi, nonché a rispettare gli accordi e contratti collettivi e/o aziendali stipulati dal GRUPPO AGENTI ALLIANZ.
  3. Il diritto di voto nelle Assemblee spetta ai soli Soci ordinari ed Onorari e potrà essere espresso anche utilizzando strumenti informatici e/o esercitato per corrispondenza in occasione di referendum postale.
  4. Il referendum è disciplinato dal Regolamento di attuazione dello Statuto.
  5. L’esercizio dei diritti associativi spetta a tutti gli associati in regola con i contributi ordinari.

Art. 6 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

  1. Ogni associato è tenuto a versare alla Associazione GRUPPO AGENTI ALLIANZ i contributi secondo le modalità stabilite dai successivi commi.
  2. I contributi associativi decorrono dal giorno dell’acquisizione della qualità di associato.
  3. Il contributo annuo dovuto da ogni associato, stabilito d iscrezionalmente dal CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, su proposta dell’Esecutivo nazionale, può essere costituito da:
    1. una quota fissa;
    2. una quota variabile commisurata all’ammontare dei compensi provvigionali comunque denominati (provvigioni di acquisto, inca sso, sovra provvigioni e rappel, contributi anche sinistri, etc);
  4. Ogni associato, in attuazione ai principi fondamentali ed agli scopi sanciti dal presente Statuto, è tenuto ad aderire alle forme di concreta solidarietà a favore degli associati iscritti. I casi di intervento previsti e le relative erogazioni sono disciplinati all’ Art. 46 del presente statuto.
  5. Nel caso di Società di persone o di capitali, il versamento del contributo è garantito dagli Amministratori delle Società iscritti al GRUPPO AGENTI A LLIANZ, che provvederanno, se richiesto, ad anticiparlo chiedendo successivamente il rimborso alle Società stesse
  6. Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE può prevedere per gli associati:
    1. Soci Senior di cui all’art. 3, comma 1, lettera b);

    2. Soci Onorari di cui all'art.3, comma 1, lettera c);

    3. Soci Affini di cui all'art. 3, comma 1, lettera d).

    4. Il pagamento di quote annuale in misura ridotta.

  7. Il Consiglio Direttivo Nazionale può prevedere in caso di agente già iscritto presso un’altra Associazione Agenti Allianz un contributo associativo ridotto, laddove lo stesso non richieda di usufruire o beneficiare dei cosiddetti servizi di gruppo definiti in apposito regolamento, al solo titolo esemplificativo, le polizze di gruppo, le varie piattaforme di servizio, i ben efici derivanti dalle prestazioni dei fondi di solidarietà, etc.
  8. I contributi associativi sono destinati a coprire i costi derivanti dalle attività politico -tecnico- amministrative svolte a tutela degli interessi comuni a tutti gli associati.

Art. 7 - SANZIONI DISCIPLINARI

  1. Gli organismi dell’ Associazione, o singoli associati, possono segnalare per iscritto, al Presidente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, l’inosservanza dei doveri e degli obblighi facenti carico agli associati previsti dall’ art. 5 che precede o com portamenti comunque incompatibili con tali doveri od obblighi.
  2. Il Presidente, entro 15 ( quindici) giorni dal ricevimento della segnalazione, rimette l’esame della pratica al Collegio dei Probiviri, il quale, non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione del Presidente, ove ritenga che i fatti denunciati abbiano rilevanza, li contesta all’associato interessato, invitandolo a presentare, nel termine di 15 (quindici) giorni, le proprie deduzioni. Dopo ulteriori 15 (quindici) giorni dalla s cadenza di tale temine, il Collegio, sentito l’associato interessato ed assunta ogni altra diversa informazione, ove constati l’esistenza delle violazioni contestate, può adottare nei confronti dell’associato, a seconda della gravità del caso, una delle seguenti sanzioni:
    1. il richiamo scritto;
    2. la sospensione temporanea dall’esercizio dei diritti inerenti alla qualità di associato, fermo restando l’obbligo di adempimento dei relativi doveri;
    3. la decadenza dalle cariche associative;
    4. l’espulsione dall’Associazione.
    5. l Collegio dei Probiviri, entro 15 (quindici) giorni dalla delibera di adozione della sanzione che ha carattere definitivo, invia comunicazione scritta all’associato interessato ed al Presidente dell’Associazione.

Art. 8 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

  1. La qualità di associato di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) si perde:
    1. per dimissioni;
    2. per cessazione del mandato di Agenzia e/o di Coagenzia;
    3. per morosità;
    4. per espulsione;
    5. laddove un’impresa di assicurazione o l’impresa controllante di un’impresa di assicurazione è detentrice o meno di una partecipazione diretta o indiretta del capitale sociale o dei diritti di voto della società di intermediazione per la quale l’intermedi ario opera.
    6. per revoca del mandato per giusta causa operata dalla Mandante;
    7. per morte;
  2. Le dimissioni, da comunicare al Presidente dell’Associazione a mezzo pec o lettera raccomandata a. r., hanno effetto con la fine dell’anno solare in corso se notificate entro il mese di settembre, con la fine dell’ anno solare successivo se noti ficate posteriormente al mese di settembre. Resta facoltà del Consiglio direttivo accettare le stesse anche oltre detto termine a fronte di comprovate esigenze.
  3. Nel caso di cessazione di cui alla lettera b), l’interessato può inoltrare domanda di riammissione, quale associato ex Agente di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), secondo la procedura di cui all’art. 4. Gli associati cessati conservano, comunque, il diritto alla tutela e all’assistenza dell’Associazione nei loro rapporti morali, giuridici ed econom ici con l’Impresa mandante, fino alla liquidazione dei relativi conti. Gli associati conservano inoltre il diritto alla tutela ed assistenza dell’ Associazione nel periodo in cui le relative Agenzie siano in temporanea gestione diretta e comunque fino alla liquidazione dei loro conti.
  4. Parimenti hanno diritto alla tutela ed all’assistenza dell’ Associazione gli eredi dell’associato deceduto fino alla liquidazione dei relativi conti.
  5. Il socio che non versa le quote sociali, straordinarie e, una tantum e determi nate dal Consiglio Direttivo Nazionale entro 30 (trenta) giorni dalle scadenze stabilite è considerato moroso. Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE inviterà il socio via pec a sanare la morosità entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa: decorso in utilmente detto ulteriore termine il socio perderà definitivamente la qualità di associato.
  6. Nell’ipotesi di cui alla lett. f) (revoca per giusta causa) qualora il socio appellasse il provvedimento di revoca continuerà, su richiesta, a godere di tutti i dir itti e sarà sottoposto a tutti i doveri previsti dal presente Statuto sino alla data in cui la revoca dovesse essere confermata con sentenza passata in giudicato.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE – DURATA

  1. Gli organi della Associazione GRUPPO AGENTI ALLIANZ sono:
    1. l’Assemblea Generale;
    2. l’Esecutivo nazionale;
    3. il Presidente;
    4. i Vicepresidenti;
    5. il Consiglio Direttivo Nazionale;
    6. il Collegio dei Revisori dei conti;
    7. il Collegio dei
  2. Il Presidente, tutti i componenti degli organi associativi eletti e/o nominati e gli organi previsti dallo Statuto durano in carica 3 (tre) anni.
  3. Nel caso in cui, nel corso del mandato, vengano sostituiti dei componenti Esecutivo Nazionale, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Colle gio dei Probiviri, i nuovi nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo delle cariche.
  4. il diritto all’elettorato passivo per le cariche sociali è assicurato per tutti gli associati.
  5. Non è possibile candidarsi o ricoprire la med esima carica nell' Esecutivo Nazionale per un numero di mandati superiore a 3 consecutivi.

Art. 10 - ANTICIPATA CESSAZIONE DALLE CARICHE - DECADENZA

  1. L’organo investito del potere di nomina di cariche sociali ne ha anche il potere di revoca, ove previsto dal presente Statuto.
  2. La cancellazione dalla sezione A del Rui comporta l’automatica ed immediata decadenza da qualunque carica associativa.
  3. I componenti degli Organi Statutari e delle Commissioni che per 2 (due) volte consecutive non intervengano alle relative riunioni senza giustificato valido motivo, come risultante dai verbali delle rispettive riunioni, decadono automaticamente dalla carica. Il provvedimento di decadenza verrà notificato agli interessati dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

Art. 11 - TUTELA DEGLI ORGANI STATUTARI

  1. Il GRUPPO AGENTI ALLIANZ garantisce sempre la piena tutela a tutti i componenti gli organi dell’Associazione e delle Commissioni che dovessero essere colpiti da qualsiasi provvedimento messo in atto dalla Mandante, anche nei casi i n cui a giudizio del Consiglio Direttivo Nazionale, lo stesso è ritenuto vessatorio.
  2. Per la tutela di cui al primo comma del presente articolo, Il Gruppo Agenti Allianz istituisce un apposito fondo sociale dal quale attingere per far fronte alle spese legali necessarie per la miglior difesa dei componenti degli organi dell'Associazione e delle Commissioni colpito dal provvedimento della mandante.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale, in tali casi, si riunisce e delibera l’estensione della tutela anche alle spese legali stabilendo il budget nei limiti della disponibilità economica del Fondo sociale di cui al comma precedente.
  4. Sempre in caso di provvedimenti ritenuti vessatori, in deroga a quanto possa essere previsto dalle norme del presente Statuto, i component i gli Organi Statutari non perderanno la qualifica di soci ordinari e non decadranno dalle cariche statutarie ricoperte al momento del provvedimento stesso.
  5. Essi continueranno a godere di tutti i diritti associativi e, ad eccezione del pagamento della quota associativa, saranno sottoposti a tutti i doveri previsti dal presente Statuto.

L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 12 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. L’Assemblea Generale (di seguito anche Assemblea) è l’organo sovrano dell’Associazione cui hanno diritto a partecipare tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote associative.
  2. All’ Assemblea spetta il compito di:
    1. eleggere l’Esecutivo nazionale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori dei conti, come previsto dall’ 22 ;
    2. deliberare sull’ indirizzo generale e sui programmi dell’Associazione;
    3. esaminare e votare quando previsto le relazioni del Presidente dell’Associazione;
    4. esaminare e votare il bilancio annuale preventivo e consuntivo dell’Associazione predisposto dall’Esecutivo nazionale e la relazione dei Revisori dei conti come previsto dall’ Art 13 comma 8);
    5. deliberare sulle relazioni e sulle problematiche ad essa sottoposte dagli organi dell’Associazione ed eventualmente dai singoli associati; 
    6. deliberare su problematiche di particolare rilevanza per gli Agenti Generali;
    7. deliberare le modifiche dello Statuto;
    8. deliberare lo scioglimento dell’ Associazione e la fusione o partecipazione in altre associazioni;
    9. deliberare le modifiche al Regolamento di attuazione dello Statuto ( di seguit o anche Regolamento);
  3. di discutere e deliberare in ordine a ogni altro argomento posto all'o.d.g.

Art. 13 - CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA GENERALE

  1. Spetta all’Esecutivo Nazionale e al Consiglio Direttivo Nazionale decidere se svolgere in presenza o nelle modalità previste dal successivo dell’ Assemblea ordinaria e straordinaria. Il Collegio dei Probiviri, sentito l’ Esecutivo nazionale, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, ne verifica la regolarità formale e, in caso di esito positivo, ne dà conferma e il Presidente convocherà l'Assemblea, la quale dovrà tenersi entro 60 (sessanta)giorni da tale ultima data. In caso di rigetto della richiesta, esso deve essere comunicato a tutti gli associati entro 7 (sette) giorni senza possibilità di presentare ricorso avverso tale decisione.
  2. ogni volta che il Presidente, l’ Esecutivo nazionale, il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, lo ritengano necessario, nonché quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli Associati anche nelle modalità previste dal successivo comma 8
  3. in via straordinaria:
    1. ogni qualvolta il Consiglio Direttivo, o almeno un terzo degli iscritti, ne facciano m otivata richiesta scritta al Presidente che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla stessa anche nelle modalità previste dal successivo comma 8:
  4. in via ordinaria:
    1. ogni anno, per l’esame del bilancio preventivo e consuntivo e relative eventuali approvazioni, anche nelle modalità previst e dal successivo comma 8;
    2. ogni triennio per l'elezione di tutti gli Organi Statutari anche nelle modalità previste dal successivo comma 8;
  5. L’Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente ovvero, in caso di suo impedimento permanente, morte o dimissioni, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal componente di Esecutivo Nazionale più anziano di età:
  6. L’eventuale documentazione utile ai lavori dell’Assemblea verrà trasmessa agli associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
  7. La convocazione dell’ Assemblea deve essere comunicata ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di convocazione e con indicazione dell’ Ordine del giorno da trattare, nonché il luogo, il giorno e l’ora della riunione in prima e seco nda convocazione. In caso di urgenza l’Assemblea può essere convocata con un preavviso non inferiore a 3 ( tre) giorni.
  8. La convocazione dell’Assemblea può essere effettuata con ogni mezzo che dia certezza dell’avvenuta comunicazione nei termini stabiliti preferibilmente a mezzo pec o raccomandata a.r.
  9. L’Assemblea può essere tenuta in videoconferenza o mediante mezzi telematici e/o di telecomunicazione che garantiscano l’identificabilità del socio che partecipa e che assicuri l’espressione del suo diritto di voto secondo le modalità previste dal Regolamento. Il Presidente dell’Assemblea può sospendere e rinviare i lavori nel caso in cui il collegamento audio -video non sia assicurato e/o sia accertata la difficoltà e l’instabilità del collegamento di un n umero di soci pari a un quinto degli associati inizialmente collegati, iscritti e registrati telematicamente ai lavori dell’Assemblea.

Art. 14 - COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA GENERALE

  1. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti un numero di associati portatori di almeno la metà più uno dei voti spettanti agli stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e dei voti ad essi spettanti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6 per le delibere che comportino modifica dello Statuto.
  2. Le deliberazioni della Assemblea avvengono, a giudizio del Presidente della Assemblea, con voto palese od a scrutinio segreto.
  3. Le deliberazioni della Assemblea sono prese a maggioranza dei vo ti dei presenti fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 6 e 7.
  4. Le votazioni per l’elezione degli organi associativi di ogni ordine e grado avvengono, salvo diversa previsione, a scrutinio segreto e sono prese a maggioranza dei voti.
  5. Ai fini del calcolo della maggioranza non si computano le astensioni e le schede bianche. Per la votazione degli organi associativi è utilizzata una apposita scheda elettorale o un sistema di votazione elettronico.
  6. Per le delibere che comportino la modifica dello Statuto occorre che vi sia presente almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto e che sia espresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti complessivamente spettanti agli associati presenti.
  7. Per le delibere che comportino lo scioglimento dell’Associazione o fusione con altre associazioni aventi analoghe finalità occorre che vi sia presente almeno il cinquanta per cento più uno degli iscritti aventi diritto al voto e che sia espresso il voto favorevole dei due terzi de i voti complessivamente spettanti agli associati presenti.

Art. 15 – LIMITI DELIBERATIVI DELL’ ASSEMBLEA GENERALE

  1. L'Assemblea Generale non può deliberare su argomenti non indicati nell'ordine del giorno.

Art. 16 – REFERENDUM POSTALE (CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO)

  1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, nei casi in cui lo ritenga necessario, può interpellare e sottoporre ai soci questioni di particolare rilevanza e urgenza o eventuali modifiche statutarie, mediante metodo del consenso espresso per iscritto.
  2. Le decisioni assunte con tale procedura, definita referendum postale o consenso espresso per iscritto, disciplinata dal Regolamento di attuazione del presente Statuto, hanno la stessa efficacia di quelle assunte da un’Assemblea.

Art. 17 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E DI VOTO

  1. Le modalità di partecipazione, di voto e di svolgimento delle Assemblee Generali sono disciplinate dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 18 – DELEGHE

  1. Ogni partecipante Socio ordinario e Onorario ha diritto ad un voto.
  2. Il voto può essere delegato purché avvenga per iscritto con delega semplice.
  3. Ciascun partecipante non può far valere più di due deleghe.

Art. 19 – RAPPRESENTANZA DELL’ASSEMBLEA

  1. L’Assemblea Generale elegge il proprio Presidente, il Vicepresidente, il Segre tario, la Commissione di scrutinio e la Commissione per la mozione finale secondo le modalità previste dal Regolamento di attuazione del presente Statuto.

Art. 20 - SCIOGLIMENTO DELLA ASSOCIAZIONE

  1. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’ Associazione nomina uno o più liquidatori ed approva le norme per la divisione del fondo comune secondo le disposizioni di legge.
  2. Le eventuali attività residue possono essere devolute solo ad organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo previsto dalla legge.
  3. Non costituisce causa automatica di scioglimento dell’Associazione qualsiasi modifica che interessi la società e/o le società mandanti in conseguenza, tra l’altro, di mutamenti della denominazione, fusioni, scissioni, operazioni di scorporo, conferimento o cessione di ramo d’azienda, trasferimenti di portafogli assicurativi o agenziali e, in generale, operazioni straordinarie, né le ulteriori modifiche che dovessero intervenire con riferimento alla società beneficiaria o risultante dalle predette operazioni.

L'ESECUTIVO NAZIONALE

Art. 21 – VOTO DI LISTA

  1. L'Assemblea generale elegge il Presidente e l’Esecutivo nazionale mediante la votazione di liste, accompagnate da Programmi di Lavoro.
  2. Ogni lista contiene l'indicazione del Presidente, di due Vicepresidenti, di cui uno vicario, di un numero Consiglieri effettivi e di Consiglieri supplenti come previsto dall’ Art.22 comma 2).
  3. L’elezione avviene attraverso voto di preferenza per la lista prescelta. Sono eletti i candidati la cui lista ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 22 – L’ ESECUTIVO NAZIONALE

  1. L'Esecutivo Nazionale è composto da 10 membri: un Presidente, da due Vicepresidenti di cui uno vicario, da quattro Consiglieri effettivi e da tre Consiglieri supplenti.
    1. L'Esecutivo Nazionale è validamente costituito quando siano presenti almeno 4 (quattro) componenti, qualora non si dovesse raggiungere il numero minimo dei membri almeno3 ( tr e) volte consecutivamente l'Esecutivo decade definitivamente perdendo i componenti l'incarico precedentemente loro In tal caso si applica quanto previsto dal comma 8. del presente statuto. È ammesso che l'Esecutivo nazionale possa deliberare, se nza riunirsi, a mezzo posta certificata.
  2. L’Esecutivo Nazionale è l'organo esecutivo del GRUPPO AGENTI ALLIANZ.
  3. In ogni caso di decadenza dell'Esecutivo Nazionale il Vicepresidente Vicario cura gli atti di ordinaria amministrazione dell’ Associazione e provvede, entro il termine perentorio di 45 giorni dalla cessazione del Presidente, alla convocazione dell’ Assemblea Generale per le nuove elezioni.
  4. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare un Vicepresidente l'Esecutivo Nazionale provvede a sostituirlo eleggendo Vicepresidente uno dei Consiglieri effettivi, dopo che l’Esecutivo nazionale è stato reintegrato secondo quanto previsto dal presente statuto.
  5. In caso di sostituzione del Vicepresidente vicario, l' Esecutivo Nazionale provvede anche a eleggere il nuovo vicario fra i due Vicepresidenti .
  6. Qualora, per qualunque motivo, venga a mancare un Consigliere effettivo, gli subentra il Consigliere supplente secondo l’ordine indicato nella lista eletta dall'Assemblea generale. I Consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza del mandat o dei Consiglieri in carica al momento del subentro.
  7. L’Esecutivo nazionale deve essere convocato dal Presidente almeno 6 (sei) volte l’anno, oppure quando la maggioranza dei suoi componenti ne facciano motivata richiesta scritta al Presidente. In tal caso la convocazione dovrà avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla richiesta.
  8. La prima riunione dell’ Esecutivo nazionale deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'elezione.
  9. L’Esecutivo nazionale è convocato almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione mediante pec (posta elettronica certificata) o raccomandata a. r., ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’ avvenuta ricezione e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Detto termine è ridotto in caso di urgenza. 
    Le decisioni dell'Esecutivo nazionale sono sempre assunte con votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede. La mancata espressione di voto è equiparata ad accettazione della proposta da deliberare.
  10. Non sono ammesse deleghe in alcun caso.

Art. 23 - OBBLIGHI E COMPETENZE DELL’ESECUTIVO NAZIONALE

  1. L’Esecutivo Nazionale coordina ed esegue tutti i lavori del Gruppo in attuazione dello Statuto e nell’interesse dei soci.
  2. In particolare:
    1. coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, i Vicepresidenti nell’ attuazione degli indirizzi, della politica e delle delibere espresse dall'Assemblea Generale e dal CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE;
    2. coadiuva il Presidente e, in caso di suo impedimento, i Vicepresidenti nell’ attu azione delle direttive delle organizzazioni sindacali di categoria a cui il gruppo aderisce;
    3. adempie a tutte le funzioni demandate dal CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE;
    4. esercita in caso di estrema urgenza, le funzioni del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE con riserva di ratifica, da parte di quest'ultimo. Gli atti compiuti al presente titolo decadranno a tutti gli effetti il 30° giorno successivo se non sia intervenuta la ratifica del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE;
    5. nomina i componenti delle Commissioni;
    6. decide l’ ammissione dei nuovi soci ordinari, senior e Onorari;
    7. predispone, per il tramite del Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre alla ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale entro il 31 marzo di ogni anno;
    8. dispone eventuali erogazioni agli associati nei casi previsti dal Regolamento per gli Interventi di Solidarietà;
    9. delibera l'eventuale assunzione e/o licenziamento del personale dipendente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ;
    10. contesta ai soci la loro morosità e l' eventuale loro decadenza;
    11. nomina la Commissione Verifica Poteri per gli adempimenti relativi alle Assemblee Generali;
    12. può proporre al Consiglio Direttivo Nazionale:
    13. la revisione della misura del contributo associativo;
    14. l'ammontare dei rimborsi spese e di eventuali compensi per i componenti gli Organi Statutari e le altre cariche sociali del Gruppo;
    15. le modifiche al Regolamento per gli Interventi di Solidarietà.
  3. Ai membri dell’ Esecutivo Nazionale possono essere affidate, su delega del Presidente, specifiche competenze. Sui risultati della loro attività, i componenti riferiranno periodicamente all’Esecutivo nazionale e, qualora richiesto, anche al Consiglio Direttivo Nazionale.
  4. Di ogni riunione dell’ Esecutivo Nazionale deve essere redatto apposito verbale che, all’apertura dei lavori della successiva riunione, deve essere approvato a maggioranza.

IL PRESIDENTE

Art. 24 – IL PRESIDENTE

  1. Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Associazione verso i terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere, nominando avvocati e procuratori alle liti.
  2. Inoltre, il Presidente:
    1. rappresenta il GRUPPO AGENTI ALLIANZ in seno alle organizzazioni sindacali;
    2. presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e l’Esecutivo nazionale;
    3. sovrintende alle attività dell’Associazione e all’esecuzione delle delibere degli Organi Sociali;
    4. fatta eccezione per le riunioni del Collegio dei Probiviri, può partecipare alle riunioni di tutti gli organi dell’ Associazione, comprese le riunioni delle Commissioni Tecniche;
    5. ha facoltà di convocare e /o di partecipare alle Assemblee Regionali o Interregionali;
    6. al fine di ottimizzare il lavoro dei componenti dell’Esecutivo nazionale, può attribuire loro specifiche deleghe;
    7. è responsabile della Segreteria e della Tesoreria
  3. Il Presidente deve:
    1. convocare i l Consiglio Direttivo Nazionale almeno tre volte all'anno;
    2. convocare l'Assemblea Generale;
    3. presiedere, sino alla costituzione dell'Ufficio di Presidenza, le Assemblee Generali;
    4. sovrintendere al lavoro della Segreteria, della Tesoreria ed al funzionamento d elle Commissioni;
    5. convocare l’Esecutivo Nazionale almeno sei volte l'anno;
    6. coordinare l'attività degli organi del gruppo nello spirito e secondo le norme del presente Statuto;
    7. presiedere le riunioni dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazion ale;
    8. promuovere, su indicazione del Consiglio Direttivo Nazionale, i referendum e/o sistemi equivalenti nei casi previsti dallo Statuto;
    9. adempiere a tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
  4. Il GRUPPO AGENTI ALLIANZ garantisce la piena tutela, anche legale, del Presidente eventualmente perseguito per atti compiuti nell'esercizio delle legittime funzioni associative.
  5. In caso di motivata urgenza ed improrogabile necessità, il Presidente può esercitare i poteri dell’Esecutivo nazionale riferendone agli stessi nella prima riunione successiva ai fini di ratifica dell’operato.
  6. In caso di impedimento non momentaneo, al Presidente della Associazione subentra, per la durata dell’ impedimento, il Vicepresidente Vicario. In caso d i impedimento non momentaneo del Vicepresidente Vicario, se presente, l’altro Vicepresidente. In caso di impedimento non momentaneo o di mancanza dei Vicepresidenti subentra il componente del Consiglio Direttivo Nazionale con maggiore anzianità di nomina c ome Agente Generale.

Art. 25 – I VICEPRESIDENTI 

  1. I Vicepresidenti, in numero di due di cui uno vicario, coadiuvano il Presidente in tutte le funzioni a lui attribuite ed in caso di quest’ultimo, svolgono, di concerto, tutte le funzioni di pertinenza del Presidente.
  2. In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Presidente la funzione viene assunta temporaneamente, sino a nuova elezione, dal Vicepresidente vicario.
  3. Il GRUPPO AGENTI ALLIANZ garantisce la piena tutela, anche legale, dei Vicepresidenti eventualmente perseguiti per atti compiuti nell'esercizio delle legittime funzioni associative.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 26 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è l'Organo politico del GRUPPO AG ENTI ALLIANZ. Attua gli indirizzi e le direttive politiche espresse dall’ Assemblea Generale dei soci.
  2. È composto dai membri dell’Esecutivo nazionale eletti dall’Assemblea Generale e dai Rappresentanti Regionali. Qualora, ai sensi del precedente art.21, in sede di nomina dell’Esecutivo Nazionale e del Presidente, una o più delle liste non elette ricevano un numero di voti per almeno al venticinque per cento del totale dei voti dei presenti, il soggetto della lista indicato come Presidente sarà eletto nel Consiglio Direttivo Nazionale come consigliere di minoranza. Gli iscritti indicati come Vicepresidente Vicario e Vicepresidente nelle liste di minoranza saranno considerati consiglieri supplenti di minoranza.
  3. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ ed in caso di sua assenza temporanea dal suo Vicepresidente Vicario.

Art. 27 - OBBLIGHI E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE deve:
    1. riunirsi almeno 3 (tre) volte l'anno;
    2. riunirsi ogni qualvolta il suo Presidente, per propria iniziativa, ovvero un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta, nella quale devono essere indicati gli argomenti da trattare; in tal caso il Consiglio Direttivo Nazionale dovrà essere convocato entro 7 (sette) giorni dalla richiesta stessa;
    3. sviluppare, tramite l’Esecutivo nazionale, le scelte di politica generale deliberate dall’Assemblea Generale e vigilare sulla corretta attuazione delle delibere consiliari;
  2. deliberare, a maggioranza dei suoi componenti:
    1. l’eventuale richiesta di convocazione dell’Assemblea per le modifiche statutarie;
    2. l’eventuale convocazione di una Assemblea tramite audio/video conferenza e/o mediante sistemi e mezzi telematici;
    3. se sottoporre a referendum fra gli associati ques tioni di particolare rilevanza o eventuali modifiche statutarie;
    4. in merito alle operazioni previste dall’art. 2, comma 3, b) (forme e interventi di concreta solidarietà a favore degli iscritti);
    5. il Regolamento per gli Interventi di Solidarietà e le r elative variazioni;
    6. il conferimento del titolo di Socio Onorario sulla base di quanto previsto dall’art. 3 comma c) dello Statuto;
    7. se concedere la tutela legale dei componenti degli organi statuari del Gruppo e delle Commissioni vittime di provvedimenti de lla Mandante giudicati vessatori e l’eventuale limite di spesa;
  3. deliberare, a maggioranza dei presenti:
    1. la ratifica del bilancio preventivo e consuntivo annuale predisposto dall’Esecutivo nazionale da sottoporre all’Assemblea Generale dei soci;
    2. l'importo delle quote annuali di iscrizione al Gruppo degli Associati ordinari, degli associati senior e degli associati onorari;
    3. l'entità dei rimborsi spese per i componenti di tutti gli Organi Statutari e delle altre cariche sociali del Gruppo ed eventuali compensi agli stessi, su proposta motivata dell’Esecutivo nazionale;
    4. la ratifica dei provvedimenti adottati dall’Esecutivo nazionale, nei casi di estrema urgenza;
    5. il tetto di spesa concesso in autonomia all’Esecutivo nazionale per il conseguimento dell’oggetto sociale oltre il quale è obbligatorio il benestare preventivo del Tesoriere e la successiva ratifica del Consiglio stesso;
    6. l’accorpamento di Regioni limitrofe, sulla base di esplicita richiesta degli associati della Regione da accorpare;
    7. la data ed il luogo dell'Assemblea Generale dei soci;
    8. il trasferimento di soci, tra Regione di appartenenza geografica a Regione limitrofa, su richiesta del socio;
    9. le proposte di modifica dello Statuto;
    10. le proposte di modifica del Regolamento di attuazione;
    11. eventuali trasferimenti degli uffici operativi di Segreteria;
    12. il contributo annuale ad ogni singola Regione per il funzionamento delle Assemblee Regionali;
    13. l’assistenza agli iscritti ed eventualmente i loro eredi nelle vertenze con l'Impresa, concordando con gli stessi forme e modi, anche qualora queste sorgessero dopo la cessazione del mandato.
  4. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere redatto apposito verbale che, all’apertura dei lavori della successiva riunione, deve essere approvato a maggioranza.

Art. 28 - FACOLTÀ DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE può:
    1. esercitare, in caso di urgenza, i poteri dell'Assemblea Generale, con riserva di ratifica da parte di quest'ultima, da effettuarsi al più tardi entro 120 (centoventi) giorni dalla data di assunzione della In caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea Generale gli atti compiuti a tale titolo decadranno a tutti gli effetti il centoventesimo giorno successivo alla data della delibera.
    2. Esprimere la mozione di sfiducia al presidente, presentata da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo, esclusi quelli facenti parte dell'Esecutivo Se la mozione è approvata da almeno due terzi dei presenti, il Presidente e l'Esecutivo Nazionale rimangono in carica per compiere le attività di ordinaria amministrazione, fino alla riunione dell'Assemblea Generale, che dovrà tenersi entro 45 giorni dalla manifestazione del voto di sfiducia nei confronti del Presidente. In caso di ratifica della mozione di sfiducia del Presidente da parte dell'Assemblea Generale, sarà dichiarata la decadenza unitariamente all'Esecutivo Nazionale. L'Assemblea Generale sarà nuovamente convocata entro n° 5 giorni dalla data della decadenza del Presidente e dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data della convocazione in deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 2 per le elezioni del nuovo Presidente e del nuovo Esecutivo Nazionale. Nelle more il Vicepresidente Vicario sostituirà il Presidente decaduto e si occuperò dello svolgim ento delle attività di ordinaria amministrazione.
    3. autorizzare il Presidente ad avvalersi di consulenze legali, amministrative o economiche/finanziarie per questioni di carattere straordinario /o di particolare rilevanza associativa.

Art. 29 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato, per la prima volta, entro 5 (cinque) giorni dalla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto, da parte del Presidente di detta Assemblea. Successivamente, il Consiglio Direttivo Nazionale è di norma convocato dal Presidente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, di propria iniziativa, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione viene fatta mediante avviso spedito almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione con pec, raccomandata a. r. ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In caso di urgenza il predetto termine può essere ridotto a non m eno di 5 (cinque) giorni.
  2. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Art. 30 - VALIDITÀ DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide:
    1. in prima convocazione, quando siano presenti i tre quarti dei componenti dello stesso (qualora la cifra ottenuta fosse decimale deve essere arrotondata per eccesso all’unità intera);
    2. in seconda convocazione, da fissare a dis tanza di non meno di un’ora dalla prima e nello stesso avviso di convocazione di quest’ultima, quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti (qualora la cifra ottenuta fosse decimale deve essere arrotondata per eccesso all’unità intera).
  2. Fatta eccezione per il Rappresentante Regionale che può essere sostituito dal suo vice, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale non possono rilasciare delega per la riunione.

Art. 31 - DECADENZA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Fatta eccezione per i Rappresentanti Regionali, la cui decadenza e sostituzione è disciplinata dal successivo art. 39, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, e/o espulsione di uno o più membri, in loro sostituzione, subentrano i membri supplenti eletti in occasione dell’ultima Assemblea Generale. Nel caso di impedimento permanente, morte, dimissioni, e/o espulsione del Consigliere di minoranza, gli subentra il primo della lista dei Consiglieri di minoranza supplenti come previsto dall’Art. 26 comma 2)
  2. Qualora il numero dei posti vacanti in Consiglio Direttivo Nazionale fosse contemporaneamente la maggioranza dei suoi eletti, l'intero Consiglio decade e deve essere convocata un'Assemblea Generale straordinaria elettiva, entro 60 ( sessanta) giorni, che dovrà rieleggere tutti g li Organi Statutari.
  3. In caso di decadenza del Consiglio Direttivo Nazionale, l’ Esecutivo nazionale resta in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al rinnovo degli Organi Statutari.

Art. 32 - VOTAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

  1. Ad eccezione delle mozioni di sfiducia che devono essere votate per appello nominale, è facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale stabilire, l a modalità di votazione e i criteri da adottare, sui singoli argomenti, da tenersi per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto.
  2. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 33 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

  1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea Generale ed è composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Esso elegge il proprio Presidente in occasione della sua prima riunione, che deve essere convocata dal membro effettivo più anziano entro 30 giorni dalla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto. Nella stess a riunione viene nominato un Segretario.
  2. l Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta all'anno; può esercitare la sua funzione in qualsiasi momento e può essere invitato a partecipare alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale senza avere diritto di voto.
  3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sull’amministrazione dell’Associazione. Vigila sulla corretta gestione dei fondi sociali ed accerta che la tenuta dei documenti contabili sia regolare e conforme alle norme di legge e del presente Statuto. Accerta la rispondenza dei documenti contabili sociali con il bilancio e verifica la congruenza e l'attinenza dei costi con le reali funzioni associative. Esprime il suo giudizio, con apposite rel azioni, sul conto consuntivo e sul conto preventivo predisposto dall’ Esecutivo Nazionale. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale da trascriversi su apposito registro.
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti delibera a maggioranza, per alzata di man o o per appello nominale le proprie deliberazioni, motivandole. In caso di impedimento temporaneo di un membro, deve essere convocato, ad opera del Presidente del Collegio, il membro supplente.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 34 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

  1. Il Collegio dei Probiviri è eletto in parte dall'Assemblea Generale e in parte dal Consiglio Direttivo Nazionale ed è composto da tre membri effettivi ed uno supplente. Due membri effettivi e un supplente sono nominati dall’Assemblea Generale, mentre il t erzo membro effettivo viene nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale e deve essere, un professionista del diritto dotato di specchiata condotta morale e civile e di comprovata esperienza in materie giuridiche (deve esercitare la professione di Avvocato). Il Collegio dei Probiviri elegge il proprio Presidente in occasione della sua prima riunione, che deve essere convocata dal membro effettivo più anziano entro trenta giorni dalla chiusura dell'Assemblea Generale che lo ha eletto. Dopodiché il Collegio dei Probiviri si riunirà esclusivamente in caso di necessità.
  2. Il Collegio dei Probiviri esamina e giudica questioni riguardanti:
    1. La disciplina nell'ambito del Gruppo;
    2. Il comportamento morale, deontologico e professionale degli iscritti;
    3. Le controversie che dovessero sorgere fra gli iscritti, fra gli iscritti e gli organi collegiali, o fra i singoli organi collegiali tra loro;
    4. L'interpretazione autentica dello Statuto e di ogni altra regolamentazione e/o delibera del Gruppo;
    5. I casi non previsti dallo Statuto, su richiesta degli Organi del
  3. Il Collegio agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti, tra cui è sorta la controversia. Segnalazioni ed incarichi debbono avvenire per iscritto.
  4. Il Collegio dei Probiviri deve:
    1. Entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione o dell'incarico, inviare agli interessati la contestazione degli addebiti con lettera raccomandata R. ovvero con qualunque altro mezzo idoneo a certificare l’avvenuta ricezione;
    2. Entro 45 giorni dall’invio delle contestazioni, sentiti gli interessati, anche tramite memoria scritta, emettere decisione motivata, che potrà essere assunta a semplice maggioranza anche in assenza di riscontri dei deferiti;
    3. Comunicare tale decisione, contestualmente, anche al Presidente del Gruppo per quanto di sua competenza.

Art. 35 – SANZIONI 

  1. Il Collegio dei Probiviri può Comminare le seguenti sanzioni disciplinari:
    1. Il richiamo scritto
    2. la censura;
    3. la sospensione temporanea da uno a dodici mesi;
    4. l'espulsione dal “GRUPPO AGENTI ALLIANZ”.

Art. 36 - EFFICACIA DELLE SANZIONI

  1. II provvedimento di cui al punto c) del precedente articolo, se non appellato nei termini stabiliti al successivo Art. 37 ( COLLEGIO D’ APPELLO), a far  data  dalla  comun icazione  dello stesso, comporta  la sospensione da ogni forma di partecipazione associativa, nonché la perdita del diritto ad eventuali erogazioni previste dal Regolamento per gli interventi di solidarietà, fermo restando l'obbligo del pagamento delle quote associative annuali.
  2. Il provvedimento di cui al punto d) dell’articolo che precede, se non appellato nei termini stabiliti al successivo Art. 37 ( COLLEGIO D’APPELLO), a far data dalla comunicazione dello stesso, comporta la decadenza da tutti i diri tti previsti per i soci dal presente Statuto e la rinuncia a favore del “GRUPPO AGENTI ALLIANZ” dei contributi versati, con impossibilità di vantare diritti sulle quote versate.
  3. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Collegio dei Probiviri l’interessato può ricorrere al collegio d’ appello.

Art. 37 - COLLEGIO D’ APPELLO 

  1. Il Collegio di Appello, composto da cinque componenti, si pronuncia in maniera definitiva sulle decisioni del Collegio Dei Probiviri. Entro sessanta giorni dal suo insediam ento, deve decidere in merito al ricorso presentato. Il Collegio di Appello è dotato di tutti i poteri istruttori utili alla definizione del caso sottoposto. Esso può confermare la decisione del Collegio dei Probiviri o irrogare diversa sanzione disciplina re tra quelle esercitabili dal Collegio dei Probiviri o chiudere il giudizio senza applicare alcuna sanzione.
  2. I Componenti del Collegio di Appello decidono secondo equità quali arbitri irrituali.
  3. Le decisioni del Collegio di Appello sono Valide quando sian o presenti almeno quattro dei Componenti.
  4. Il Collegio di Appello è un Organo temporaneo, che viene formato ad hoc per la discussione del singolo caso e si scioglie una volta assolta la sua funzione per cui è stato chiamato a pronunciarsi.
  5. Il Collegio di appello viene costituito a cura del Segretario del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, assistito da due Responsabili Regionali scelti dal Presidente, i quali, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di ricorso , devono procedere all'estrazione a sorte di cinq ue nominativi tra i Soci Ordinari con un esperienza qualificata e un anzianità di almeno quindici anni, che non rivestano alcuna carica nel GRUPPO AGENTI ALLIANZ e che non abbiano alcun rapporto societario o di parentela con le Parti in causa. Entro i quin dici giorni successivi deve essere data comunicazione ai Componenti nominati e deve essere insediato il Collegio di Appello.
  6. Dell’ insediamento del Collegio di Appello deve essere data comunicazione scritta alle Parti in causa.
  7. Il Componente designato può r inunciare all’ incarico soltanto per gravi e comprovati motivi cui deve dare evidenza scritta al Segretario del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, quest'ultimo verificata l'effettiva sussistenza dei comprovati motivi addotti dal componente designato rinunciante, procederà ad estrazione di altro sogge tto nel rispetto delle modalità sopra descritte.
  8. La Presidenza del Collegio di Appello viene assunta dal più anziano tra i Componenti, avendo come riferimento nell’ordine: l’anzianità continuativa di associazione al GRUPPO A GENTI ALLIANZ, l’ anzianità di mandato e l’anzianità anagrafica.

TITOLO IV - ALTRE CARICHE SOCIALI

LE ASSEMBLEE REGIONALI

Art. 38 - ASSEMBLEE REGIONALI

  1. All’apertura dei lavori dell’Assemblea Regionale successiva, il suddetto verbale deve essere approvato a maggioranza.
  2. Di ogni Assemblea Regionale deve essere redatto apposito verbale che, sottoscritto d al Delegato Regionale, deve essere inviata alla Segreteria del GRUPPO AGENTI ALLIANZ entro 5 (cinque) giorni dalla data della riunione.
  3. Ogni socio non potrà avere più di una delega.
  4. Il socio della Regione, impossibilitato a partecipare, dovrà giustificare la sua assenza al Rappresentante Regionale e potrà rilasciare delega per la partecipazione all’ Assemblea Regionale solo ad altro socio della stessa Regione.
  5. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
  6. Le Assemblee Regionali sono validamente costituite:
    1. in prima convocazione, quando siano pre senti o rappresentati per delega almeno la metà più uno di coloro che abbiano diritto a parteciparvi;
    2. in seconda convocazione, fissata a distanza di non meno di un’ora dalla prima e nello stesso avviso di convocazione di quest'ultima, quando siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo di coloro che abbiano diritto a
  7. Il Rappresentante Regionale che non ottempera a t ali obblighi senza giustificato motivo per due volte consecutive decade dalla carica e non potrà essere rieletto sino alla data della successiva Assemblea Generale.
  8. Le Assemblee Regionali, da tenersi almeno 2 volte all’anno e/o ogni qualvolta viene convocato il Consiglio Direttivo Nazionale, possibilmente prima dello svolgimento dello stesso, sono convocate e presiedute dal/i Rappresentante/i Regionale/i i n carica. La convocazione, contenente l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora e degli argomenti da trattare, deve essere fatta almeno 7 (sette) giorni prima della riunione mediante pec (posta elettronica certificata) raccomandata a.r. ovvero con qual unque altro mezzo idoneo a certif icare l'avvenuta ricezione e deve essere trasmessa per conoscenza alla Segreteria del GRUPPO AGENTI ALLIANZ. Detto termine è ridotto a 4 (quattro) giorni in caso di urgenza.
  9. Le Assemblee Regionali hanno il compito di:
    1. proporre al Consiglio Direttivo Nazionale tutte le varie istanze degli associati della Regione;
    2. operare per la corretta applicazione delle delibere del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE e dell’Esecutivo
  10. Il GRUPPO AGENTI ALLIANZ, al fine di favorire gli incontri e le attività sui ter ritori regionali, contribuisce an nualmente alle spese organizzative, destinando alle stesse una somma, in funzione del numero degli iscritti per Regione, la cui entità viene determinata annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta dell’ Esecuti vo Nazionale.
  11. Le Assemblee Regionali riuniscono gli associati di ciascuna Regione o gruppo di Regioni limitrofe, come meglio definito nell’articolo che segue.
  12. Le Assemblee Regionali, appositamente convocate, possono revocare la fiducia al Rappresentante Regionale. La richiesta di mozione di sfiducia deve essere motivata e firmata dalla maggioranza degli associati della Regione e votata, per appello nominale, a mag gioranza semplice.
  13. Per la sostituzione del Rappresentante Regionale sfiduciato la procedura è quella indicata nel successivo art. 34 comma 8.
  14. Le Regioni o gruppi di Regioni sono attualmente così suddivise:
    1. Piemonte e Valle d’ Aosta
    2. Liguria
    3. Lombardia
    4. Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia
    5. Emilia- Romagna
    6. Toscana
    7. Marche e Umbria
    8. Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna
    9. Campania e Basilicata
    10. Puglia
    11. Calabria
    12. Sicilia

 

I RAPPRESENTANTI REGIONALI

Art. 39 – RAPPRESENTANTI REGIONALI

  1. Sarà considerato Vice Rappresentante Regionale e avrà diritto a rappresentare la Regione nel Consiglio Direttivo Nazionale, in caso di impedimento del Rappresentante Regionale, il socio che, al termine delle votazioni, risulterà primo dei non eletti.
  2. Ogni Regione o gruppo di Regioni, elegge, a scrutinio segreto ed a maggioranza semplice, i propri Rappresentanti Regionali ed i loro Vice.
  3. Ogni Regione che abbia un numero di iscritti inferiore a 30 ( trenta) avrà diritto a nominare 1 (uno) Rappresentante Regionale.
    1. superiore a 30 (trenta) ma inferiore a 75 (settantacinque avrà diritto di nominare 2 (due) Rappresentanti Regionali
    2. più di 75 ( settantacinque) iscritti avranno diritto di nominare 3 (tre) Rappresentanti Regionali. Tale numero rappresenta anche il limite massimo di Rappresentanti Regionali per singola Regione.
  4. Qualora in una Regione non si raggiungano i minimi sopra citati, il Consiglio Direttivo Nazionale, sulla base della volontà espressa dai soci di quella R egione, deciderà l’eventuale deroga al quorum minimo di iscritti oppure l’ eventuale accorpamento della stessa con la Regione limitrofa indicata. Il Rappresentante Regionale della Regione accorpante rappresenterà le due Regioni.
  5. Ogni Regione che abbia un minimo di 10 (dieci) iscritti ha d iritto a nominare il proprio Rappresentante Regionale ed un suo Vice.
  6. Le Regioni che, per effetto del numero degli associati, esprimono più Rappresentanti Regionali dovranno eleggere un pari numero di Vice Rappresentanti.
  7. I Rappresentanti Regionali devono essere eletti almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea Generale che ha all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali. Subentrano nella carica nella prima riunione del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
  8. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, dalla carica di Rappresentante Regionale gli subentra il primo dei non eletti risultante dal verbale di Assemblea Regionale. Qualora sussistesse l’ impossibilità di attuazione di detta norma, per mancanza e/o esaurimento di nominativi che abbiano riportato voti nell’ elezione dei Rappres entanti Regionali, il Presidente del G.A.A. dovrà convocare un'apposita Assemblea Regionale per procedere alla nuova elezione del/i Rappresentante/i Regionale/i.
  9. Al Rappresentante Regionale compete in particolare:
    1. sviluppare e promuovere la partecipazione degli iscritti alla vita del Gruppo , strutturando eventualmente la propria Regione in Commissioni di lavoro che potranno essere anche in collegamento con quelle nazionali o con istanze territoriali più ristrette;
    2. promuovere, attuare e sviluppare le finalit à del Gruppo, curando il collegamento fra i soci della Regione e gli Organi Statutari;
    3. curare la capillare diffusione delle decisioni dell’Esecutivo nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale;
    4. inviare al Consiglio Direttivo Nazionale le istanze degli Ag enti del territorio di sua competenza;
    5. relazionare e discutere nelle riunioni regionali sulle delibere assunte dal Consiglio Direttivo Nazionale, coordinando, per quanto di sua competenza, l'attuazione delle stesse;
    6. mantenere costanti i rapporti con la Pre sidenza del Gruppo sottoponendo alla stessa eventuali vertenze di natura individuale, nonché eventuali problemi di carattere tecnico, commerciale ed amministrativo che dovessero sorgere a seguito di direttive impartite dalla Mandante.
  10. Il Rappresentante Regionale deve:
    1. convocare, in via ordinaria, l'Assemblea regionale almeno 2 (due) volte l’ anno, di cui non più di una anche a mezzo conference web e call o analoga tecnologia che ne consenta la registrazione e comunque, quando possibile, prima dello svolgimen to dei Consigli Direttivi e della Assemblea Generale;
    2. convocare, in via straordinaria, l'Assemblea regionale quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli L'Assemblea, in tal caso, sarà convocata entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora il Fiduciario non ottemperi a tale obbligo, l'Assemblea sarà convocata dal Presidente del Gruppo;
    3. trasmettere alla Segreteria del G.A. , entro 5 ( cinque) giorni dalla riunione, il verbale dell'Assemblea Regionale;
    4. predisporre ed inviare alla Segreteria del A.A., entro il 31 gennaio di ogni anno, il rendiconto delle spese sostenute per il funzionamento dell’Assemblea Regionale dell’annualità precedente.

Art. 40 – INCOMPATIBILITÀ DELLA CARICA

  1. I componenti dell'Esecutivo nazionale con la sola eccezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente, e del Comitato dei Probiviri non possono ricoprire più di una carica all'interno del Gruppo Agenti Allianz e pertanto il soggetto che risulti eletto in più di uno dei suddetti organi associativi, deve optare per un solo incarico trasmettendo apposita comunicazione scritta da inoltrare al Presidente dell’Associazione con il quale riferisce la propria scelta nei 3 (tre) giorni successivi alla seconda nomina.
  2. La funzione di membro del Collegio de i Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra funzione nell'ambito associativo
  3. La funzione di Sindaco Revisore è incompatibile di Componente del Consiglio Direttivo Nazionale e con quella di Componente dei Probiviri;
  4. La funzione di Rappresentante Regionale è in compatibile con quella di membro dell’ Esecutivo nazionale eletto dall’ Assemblea Generale e con quella di Probiviro;
  5. Ciascun associato componente del Consiglio Direttivo Nazionale e delle Commissioni è incompatibile a ricoprire una carica al di fuori del proprio gruppo agenti se non espressamente autorizzato in forma scritta dal Consiglio Direttivo Nazionale. Detta incompatibilità non si applica alle associazioni sindacali di primo livello.

 

IL SEGRETARIO

Art. 41 – SEGRETARIO

  1. La nomina del Segretario viene indicata dal Presidente tra tutti i soci del “Gruppo Agenti Allianz” e ratificata dal Consiglio Direttivo.
  2. Il Segretario, può essere nominato tra i componenti l'Esecutivo Nazionale eletti dall'Assemblea Generale.
  3. Il Segretario presenzia alle riunioni dell’Esecutivo Nazionale ed a quelle di Consiglio Direttivo Nazionale.
  4. Il Segretario fa capo al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico.
  5. In particolare, avvalendosi degli strumenti tecnologici deliberati dall’Esecutivo Naziona le allo scopo di agevolarne la funzione e la produttività, egli deve:
    1. attuare tutte le attività ritenute necessarie dall’Esecutivo nazionale e dal Consiglio Direttivo Nazionale per un ordinato funzionamento della Segreteria;
    2. verbalizzare tutte le riunioni della Giunte Esecutiva oltreché quel le del Consiglio Direttivo Nazionale;
    3. collaborare con il Tesoriere e con l’Esecutivo Nazionale nella verbalizzazione del bilancio annuale e della relazione morale e finanziaria da sottoporre all'Assemblea
  6. In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Segretario in carica, il Consiglio Direttivo Nazionale, su indicazione del Presidente, provvede alla nomina del successore.

 

IL TESORIERE

Art. 42 – TESORIERE

  1. Il Tesoriere presenzia alle riunioni di GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE ed a quelle di CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE su convocazione del Presidente e, d’ufficio, ogni qualvolta vi è da deliberare una impegnativa di spesa superiore al limite di autonomia determinato per l’Esecutivo nazionale dal CONSIGLIO DIRETTIVO N AZIONALE.
  2. l Tesoriere, può essere nominato tra i componenti l’Esecutivo Nazionale eletti dall’Assemblea Generale.
  3. La nomina del Tesoriere viene indicata da l Presidente tra tutti i soci del “Gruppo Agenti Allianz” e ratificata dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Tesoriere fa capo al Presidente per gli atti compiuti nell'espletamento del suo incarico.
  5. In particolare, egli deve:
    1. provvedere all'amministrazione e gestione dei fondi ricavati in base alle delibere degli Organi;
    2. curare, in collaborazione con il Segretario dell'Associazione, l a tenuta e l'aggiornamento dei libri contabili che terrà a costante disposizione del Presidente, dei componenti di GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE e del Collegio dei Revisori dei conti;
    3. curare la riscossione delle quote associative annuali e dei contributi asso ciativi;
    4. predisporre la redazione del bilancio annuale consuntivo e quello preventivo che verrà sottoposto all’esame e all’approvazione del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE inviandolo all’Esecutivo nazionale, ed al Collegio dei Revisori dei
  6. Il Tesoriere è responsabile, in solido con il Presidente del Gruppo e con il Collegio dei Revisori dei conti, dell’amministrazione dei fondi.
  7. In caso di impedimento permanente, morte e/o dimissioni del Tesoriere in carica, il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, su indicazione del Presidente, provvede alla nomina del successore.

 

LE COMMISSIONI

Art. 43 – COMMISSIONI

  1. Le Commissioni hanno il compito di elaborare i programmi e gli scopi per i quali, secondo le esigenze, sono state determinate dall’ Esecutivo nazionale.
  2. I componenti delle Commissioni possono essere nominati, dall’Esecutivo Nazionale, anche al di fuori dei soci che rivestono cariche sociali e fra tutti i soci, compresi i soci senior e onorari.
  3. All'interno di ciascuna Commissione l’Esecutivo Nazionale nomina un Co ordinatore, cui spetta anche il compito di convocare la Commissione stessa e l'obbligo di redigere, entro 30 (trenta) giorni dalla riunione, una relazione scritta sui lavori svolti, da inviare al Presidente e all’Esecutivo Nazionale stesso.

TITOLO V - PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCI

Art. 44 – PATRIMONIO

  1. Il Patrimonio del GRUPPO AGENTI ALLIANZ è costituito:
  2. dalle quote associative che ogni associato è tenuto annualmente a versare sulla base delle determinazioni del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONAL E;
  3. da beni mobili, immobili e da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone, di Associazioni ed Enti Pubblici e privati;
  4. dai risultati derivanti dalla gestione;
  5. da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale.

Art. 45 - ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

  1. L'esercizio finanziario del GRUPPO AGENTI ALLIANZ si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
  2. Le risultanze della gestione devono ogni anno risultar e da un rendiconto economico e finanziario.
  3. Il Conto consuntivo e preventivo e la Relazione annuale del Collegio dei Revisori debbono essere depositati nella sede dell’Associazione e messi a disposizione degli associati almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell’Assemblea Generale e debbono essere presentati all’esame dell’Assemblea stessa per l’approvazione entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori.
  4. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capit ale non potranno essere distribuiti , neanche in via indiretta, durante la vita del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 46 – INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

  1. Il GRUPPO AGENTI ALLIANZ in attuazione ai principi fondamentali ed agli scopi sanciti dal presente Statuto attua e favorisce forme di concreta solidarietà a favore dei propri iscritti.
  2. I casi di intervento previsti e le relative erogazioni possono essere disciplinati da un apposito Regolamento predisposto dal CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.
  3. In assenza del Regolamento e/o in attesa di sua modifica delibera il CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE attenendosi a criteri di particolare rigore nell’erogazione valutando il contesto della richiesta, le condizioni personali e patrimoniali dell’assistito e le eventuali possibilità di cumulo con altre forme di assistenza e/o di intervento di carattere assistenziale.

ALLEGATO A

REGOLAMENTO di attuazione dello Statuto del GRUPPO AGENTI ALLIANZ

Il presente Regolamento disciplina la partecipazione e le modalità di svolgimento di tutte le operazioni delle Assemblee Generali e Regionali, le modalità di votazione di tutti gli altri organi del GRUPPO AGENTI ALLIANZ e ogni altra eventuale forma attuativa ed esplicativa dello Statuto.

 

ASSEMBLEE GENERALI

ART. 1 – PARTECIPANTI

  1. Hanno diritto di partecipazione alle Assemblee Generali del GRUPPO AGENTI ALLIANZ:
    1. con diritto di parola e di voto, tutti i soci ordinari e onorari in regola col p agamento delle quote associative e i soci non ancora dichiarati morosi ai sensi di quanto previsto dallo Statuto che abbiano registrato la propria presenza presso la Commissione Verifica Poteri;

ART. 2 – COMMISSIONE VERIFICA POTERI

  1. È nominata dall’Esecutivo nazionale prima dell’Assemblea ed è compos ta da un minimo di 3 (tre) componenti e potrà essere ampliata a seconda delle necessità e a discrezione del Segretario del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, che la presiede.
  2. La Commissione Verifica Poteri deve riunirsi pr ima dell’apertura dei lavori per tutti gli adempimenti preliminari e rimane in carica sino alla conclusione di tutti i lavori assembleari.
  3. La Commissione Verifica Poteri ha il compito di:
    1. stabilire l’orario di inizio e di chiusura delle operazioni di verif ica ed accettazione delle schede di partecipazione all’Assemblea dei soci presenti e dei soci deleganti;
    2. accertare, attraverso i registri o altra documentazione che gli verrà fornita dalla Segreteria del Gruppo, il numero di tutti i soci aventi diritto a v oto;
    3. procedere al controllo della regolarità d ella posizione associativa ( soci morosi o con provvedimento di sospensione) dei soci che hanno chiesto la partecipazione;
    4. rilasciare a ciascuno iscritto, in regola con la propria posizione amministrativa, la “t essera di partecipazione”;
    5. procedere al controllo della regolarità delle deleghe pervenute e assegnare le deleghe ai soggetti delegati, rilasciando a questi ultimi le “tessere di partecipazione” dei deleganti;
    6. accertare, all’ inizio dei lavori assembleari, il numero dei soci presenti all’ Assemblea e de i voti assembleari corrispondenti; comunicarlo al Presidente dell’ Assemblea designato e, successivamente, tenerlo informato degli opportuni aggiornamenti;
    7. redigere l’elenco dei soci che intendono proporsi per l e varie cariche sociali e comunicarlo al Presidente dell’Assemblea.

ART. 3 – DELEGHE

  1. Il socio che intenda delegare la sua partecipazione a qualunque Assemblea deve essere in regola con la sua posizione associativa.
  2. Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, ogni socio ha diritto a poter rappresentare, nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, altri due soci e nelle Assemblee Region ali solo un altro socio della stessa Regione.
  3. Per le Assemblee Generali il socio può inviare l’ apposita scheda di delega, anch e via pec, al socio delegato o alla Segreteria del GRUPPO AGENTI ALLIANZ (in tal caso la scheda deve pervenire perlomeno due giorni prima della data dell’Assemblea) o in alternativa direttamente alla Commissione Verifica Poteri a mezzo raccomandata a. r. da trasmettere presso la sede dell’Assemblea Generale.
  4. La scheda di delega deve essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere altresì il nome e la firma del socio delegato ed il timbro dell’ Agenzia, salvo vengano trasmesse a mezzo pec al delegato o al gruppo, nel qual caso saranno ritenute valide anche senza la presenza dei suddetti requisiti. In assenza dei predetti requisiti o nel caso le stesse rechino cancellature del nominativo del delegato, le stesse non saranno ritenute valide.
  5. È consentito accettare la delega priva del timbro di Agenzia so lo nel caso in cui il socio delegante sia presente in Assemblea e predisponga le deleghe in presenza del presidente della Commissione Verifica Poteri.

ART. 4 – APERTURA DEI LAVORI

  1. Il Presidente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ (o chi ne fa le veci), che ha convo cato l’Assemblea, prima dell’apertura dei lavori assembleari, dovrà procedere alla costituzione dell’Ufficio di Presidenza costituito, a norma di Statuto, da:
    1. il Presidente dell’Assemblea;
    2. il Vicepresidente dell’Assemblea;
    3. il Segretario dell’Assemblea.
  2. Per ciascuna delle cariche da attribuire, il Presidente del GRUPPO AGENTI ALLIANZ., o chi ne fa le veci, propone all’Assemblea, con indicazione separata e successiva, un nominativo che potrà essere scelto fra i soci ordinari aventi diritto al voto, o fra i So ci senior in regola con la propria posizione associativa o fra i Soci onorari. La nomina viene ratificata dalla maggioranza dei soci, per alzata di mano o per acclamazione.

 

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

 

ART. 5 – IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

  1. Stabilisce le modalità di intervento di eventuali ospiti invitati all’Assemblea. Qualora lo ritenesse opportuno  e  previa  approvazion e  dell’Assemblea, può invertire l’ordine degli argomenti da trattare. Coordina gli interventi secondo l’ordine di iscrizione comunicatogli dal Segretario, presiede e modera il dibattito, controllando che gli interventi dei soci siano strettamente attinenti agli argomenti posti all’ordine del giorno.
  2. Il Presidente gestisce i lavori seguendo l’ordine del giorno indicato nell’ atto di convocazione dell’Assemblea.
  3. Successivamente il Presidente ha l’obbligo di proporre all’ Assem blea:
    1. la nomina di una Commissione di Scrutinio il cui numero di componenti viene stabilito di volta in volta dal Presidente dell’Assemblea, in base ai lavori assembleari che debbono essere svolti ed in base al numero dei soci presenti in Detta Commissione eleggerà al suo interno un Presidente;
    2. la nomina di una Commissione per la stesura della mozione finale, composta da almeno 5 (cinque) membri;
    3. la ratifica dei componenti di dette Commissioni avviene, con voto palese, per alzata di mano o per
  4. Il Presidente dell’Assemblea è il garante, nel rigoroso rispetto del Regolamento, di tutti i lavori assembleari. All’atto del suo insediamento, attraverso i dati che gli saranno stati forniti dalla Commissione Verifica Poteri, dovrà accertare, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 dello Statuto, la validità della costituzione dell’Assemblea e dichiarare ufficialmente l’apertura dei lavori assembleari.
  5. Qualora le circostanze lo richiedessero, per garantire la regolare prosecuzione dei lavori, il Presidente può adottare autonomamente e in maniera graduale, i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci:
    1. il richiamo ufficiale;
    2. la sospensione temporanea dall’ esercizio di partecipazione all’Assemblea;
    3. nei casi eccezionali, l’ espulsione definitiva dall’Assemblea.
  6. Il socio espulso non potrà partecipare a tutte le successive votazioni inerenti quell’Asse mblea. I provvedimenti disciplinari adottati d al Presidente sono inappellabili.
  7. Il Presidente ha altresì l’ obbligo di convocare il primo CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE e di consegnare alla Segreteria del GRUPPO AGENTI ALLIANZ a conclusione dell’ Assemblea, il verbale redatto dal Segretario assieme a tut ti gli altri eventuali atti assembleari.

ART. 6 – DIBATTITO

  1. Hanno facoltà di intervenire sugli argomenti posti all’ordine del giorno o sulle mozioni d’ordine presentate o su quant’altro si dovesse discutere tu tti i soci ordinari, onorari e senior in regola con la loro posizione associativa, accertata dalla Commissione Verifica Poteri.
  2. Su ogni argomento posto all’ordine del giorno, ogni socio può prendere la parola una sola volta e, ad insindacabile giudizio del Presidente, è ammessa una breve replica.
  3. La durata degli interventi viene fissata dalla Presidenza dell’ Assemblea che terrà conto del numero dei soci che hanno chiesto la parola.
  4. La chiusura delle iscrizioni per gli interventi viene determinata dalla Pres idenza dell’Assemblea.
  5. Mozione d’ Ordine — La mozione, sottoscritta da almeno 5 (cinque) soci, deve essere presentata per iscritto alla Presidenza che ne deve accertare l’ ammissibilità.
  6. Coloro che intervengono per proporre una mozione d’ordine hanno immedia to diritto alla parola solo al termine dell’intervento dell’oratore che sta parlando, sempreché la mozione riguardi questioni di procedura o argomenti già in esame al momento in cui la mozione stessa viene presentata.
  7. Se il Presidente ne accetta l’ammissibilità e decide di porre ai voti la mozione pre sentata deve concedere la parola prima ad un socio che è a favore della stessa e successivamente ad un socio che è contrario.
  8. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza, lo sostituisce i n tutti i poteri e competenze.
  9. Il Segretario coadiuva il Presidente in tutte le operazioni assembleari. In particolare, annota le richieste di intervento presentate dagli aventi diritto in ordine cronologico. Verbalizza tutti gli interventi curando di trascriverne l’essenziale contenuto. Raccoglie le Mozioni d’Ordine e tutti gli atti scritti riguardanti l’attività dell’Assemblea e provvede, d’intesa con il Presidente ed il Vicepresidente, alla scrupolosa stesura del verbale conclusivo.

ART. 7 – CANDIDATURE

  1. Non è consentito proporsi per più cariche soc iali degli Organi eccetto quella di Componente del Consiglio Direttivo Nazionale e Sindaco Revisore.
  2. Ai fini del rinnovo delle cariche degli Organi dell'Associazione:
    1. la presentazione delle liste per la nomina dell’ESECUTIVO NAZIONALE e dei relativi Programmi di lavoro può avvenire fino alle ore 24 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni, mediante consegna al Segretario dell'Assemblea;
    2. le liste sono sottoscritte per accettazione da tu tti gli Iscritti in esse indicati come candida ti, compresi i Consiglieri supplenti. La mancata integrale sottoscrizione per accettazione comporta l’esclusione della lista;
    3. Per la nomina dei componenti del Collegio dei probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti, le candidature possono essere fatte pervenire al Segretario dell'Assemblea fino alle ore 24 del giorno precedente a quello fissato per l'inizio delle votazioni. Le candidature sono sottoscritte per accettazione dagli interessati.

 

LA COMMISSIONE DI SCRUTINIO

ART. 8 – COMMISSIONE DI SCRUTINIO

  1. La Commissione di Scrutinio è composta da un minimo di 3 ( tre) componenti e potrà essere ampliata a seconda delle necessità e a discrezione del Segretario del GRUPPO AGENTI ALLIANZ, che la presiede ha il compito di:
    1. verificare e fare la conta del numero dei voti assembleari nelle votazioni a scrutinio palese;
    2. garantire la segretezza del voto nei casi di votazione o scrutinio segreto, ammettendo nei locali in cui si svolgono le operazioni di voto solo ed es clusivamente coloro che in quel momento devono
    3. stabilire l’orario di apertura e di chiusura del seggio;
    4. affiggere all’interno e/o all’esterno dei locali in cui si svolgono le operazioni di voto l’elenco dei candidati per ogni singolo Organo;
    5. consegnare ai soci aventi diritto al voto le schede pe r le votazioni, da loro vidimate;
    6. effettuare le successive operazioni di spoglio e di conta dei voti
  2. Per tale operazione la Commissione dovrà tenere conto che:
    1. sono nulle le schede in cui l’elettore s i sia fatto riconoscere o che contengano segni destinati a tal fine;
    2. sono nulle le schede che esprimano voti per un numero maggiore di preferenze consentite (vedi 9);
    3. sono nulle le schede che esprimano voti a soci che non risultano inseriti nell’elenc o di coloro che si sono proposti per la specific a carica statutaria;
    4. sono nulle le schede che contengono il solo cognome, nei casi di omonimia;
  3. in tutti i casi dubbi e non disciplinati dal presente Regolamento, la Commissione deciderà a maggioranza.
  4. Le decisioni della Commissione di Scrutinio sono inapp ellabili.
  5. La Commissione avrà cura di redigere e sottoscrivere il verbale conclusivo delle votazioni che consegnerà al Presidente dell’ Assemblea Generale, per la proclamazione ufficiale di tutti gli eletti.

ART. 9 – DISCIPLINA DELLE VOTAZIONI

  1. Le votazioni per l’ elezione dell’Esecutivo nazionale, dei membri del Collegio dei Revisori dei conti, dei membri del Collegio dei Probiviri, dei Rappresentanti Regionali e dei Vicepresidenti del GRUPPO AGENTI ALLIANZ dovranno avvenire a scrutinio segreto.
  2. Tutte le votazioni sugli argomenti posti all’ordine del giorno delle Assemblee Generali, Regionali, dei Consigli Direttivi, delle Giunte, comprese le Mozioni d’ordine, devono avvenire per scrutinio palese anche se attraverso idonee piattaforme tecnologiche. Il Preside nte dell’Organo potrà decidere, di volta in volta, se far votare per appello nominale o per alzata di mano.
  3. Per l’elezione del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri i soci potranno indicare nelle apposite schede elettorali fino ad un massimo di 3 ( tre) preferenze, scrivendo i nomi dei candidati prescelti.
  4. Per l’elezione del Rappresentante Regionale ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere una sola preferenza.
  5. In tutte le votazioni ove sia previsto lo scrutinio palese, in caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede.
  6. In ogni votazione per l’ elezione dei componenti le cariche sociali di ogni ordine e grado, risultano eletti i soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, per stabilire l’eletto, si farà riferimento nell’ordine: 1) all’anzianità anagrafica; 2) all’anzianità di mandato.
  7. Per quanto concerne l’elezione dei membri supplenti del Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri vengono considerati membri supplenti i primi due non eletti nell’elezione dei rispettivi Organi.

ART. 10 - COMMISSIONE MOZIONE FINALE

  1. La Commissione, composta da almeno 5 (cinque) membri, ha il compito di redigere la mozione conclusiva da proporre all’approvazione dell’ Assemblea, la quale dovrà essere redatta sulla base delle istanze emerse nel dibattito.
  2. La Commissione designa, al proprio interno, un relatore che riferirà all’Assemblea.

ART. 11 - SOSTITUZIONE MEMBRI DECADUTI

  1. ABROGATO

ART. 12 - RIUNIONI DEGLI ORGANI STATUTARI

  1. Fatta eccezione per le Assemblee Generali dei soci ordinari e Onorari per le Assemblee Regionali, alle quali possono assistere, senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, soci senior, affini e ospiti vari, le riunio ni dell’Esecutivo nazionale, del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti sono riservate, esclusivamente, ai soli membri dei rispettivi Organi.
  2. Alle riunioni del CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE ed a quel le di GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE partecipa comunque il Segretario mentre il Tesoriere presenzia d’ufficio, nei casi previsti dallo Statuto, o dietro convocazione di chi le presiede.
  3. In via del tutto eccezionale, alle riunioni potranno partecipare altre per sone, solo se la loro presenza sarà ritenuta necessaria per la trattazione di specifiche problematiche.

ART.  13 – VERBALIZZAZIONI

  1. Di tutte le riunioni degli organi dovrà essere sempre redatto processo verbale che la presidenza dell’Organo avrà cura di consegnare alla Segreteria del “GRUPPO AGENTI ALLIANZ”.
  2. Nel rispetto del diritto alla riservatezza, tutti i verbali sono consultabili, da parte di tutti i soci, solo presso la Segreteria del GRUPPO AGENTI ALLIANZ.

ART. 14 - REFERENDUM POSTALE (VOTO PER CORRISPONDENZA)

  1. Sulla base di quanto previsto dallo Statuto, le decisioni dei Soci possono essere adottate anche mediante voto per corrispondenza (consenso espresso).
  2. Per tale procedura, definita referendum Postale e promossa dal CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE nei casi in cui la ritenga necessaria, deve essere:
    1. nominata una Commissione Elettorale, composta da non meno di 5 (cinque) membri di cui quattro esterni al CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE e dal Segretario del “GRUPPO AGENTI ALLIANZ”, che avrà il compito di curare tutti gli adempimenti di seguito previsti;
    2. assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione;
    3. assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata Si intende per forma scritta anche il documento informatico (pec e/o documen to con firma elettronica).
  3. Il consenso espresso per iscritto verrà richiesto con una proposta di deliberazione avanzata dal CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE, formulata in forma scritta su supporto cartaceo o informatico e contenente il testo della decisione p roposta e le sue motivazioni.
  4. Tale proposta deve essere trasmessa a tutti i Soci presso il loro domicilio e la comunicazione potrà avvenire, a mezzo pec o raccomandata a.r. Ovvero attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova de ll'avvenuto ricevimento.
  5. La proposta dovrà indicare il termine entro il quale i Soci dovranno esprimere il proprio voto con comunicazione, anch'essa in forma scritta su supporto cartaceo o informatico, da inviarsi a mezzo pec o raccomandata a.r. Ovvero att raverso qualsiasi mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, presso la sede sociale e all'attenzione della Commissione Elettorale ( indirizzo pec e/o altro).
  6. La relativa decisione si intenderà validamente adottata qualor a pervengano presso la sede del “GRUPPO AGENTI ALLIANZ”, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, dichiarazioni di assenso alla proposta, da tanti soci che rappresentino la maggioranza degli iscritti aventi diritto al voto. L'espression e di voto potrà essere solo: di assenso, di astensione o di diniego; ogni altra manifestazione di voto vale quale diniego.
  7. I risultati di tali consultazioni dovranno essere tempestivamente trascritti nel Registro delle Assemblee con l’indicazione:
  8. dell'identità dei votanti;
  9. dei Soci favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di quelli che non hanno fatto pervenire comunicazione alcuna;
  10. di eventuali dichiarazioni dei Soci pertinenti alla decisione;
  11. della data in cui la decisione deve intendersi validamente f ormata.
  12. La Commissione Elettorale, concluse le operazi oni, avrà cura di consegnare al Presidente del “GRUPPO AGENTI ALLIANZ”, presso la sede sociale, il verbale di scrutinio, i documenti contenenti la proposta della decisione inviata a tutti i soci e le ri sposte pervenute al GRUPPO AGENTI ALLIANZ contenenti l 'espressione di volontà dei soci stessi.

ART. 15 - ASSEMBLEA IN AUDIO/VIDEOCONFERENZA

  1. L’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano ris pettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
    1. sia consentito al Presidente dell’ assemblea, anche a mezzo del proprio u fficio di presidenza, di accertare l’ identità e la legi ttimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
    2. sia possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
    3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguat amente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    4. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di prendere visione e ricevere la documentazione ed il materiale sottoposto all’attenzione dell’assemblea;
    5. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
  2. L’Assemblea dei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si t rovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART. 16 - RIUNIONI DELL’ ESECUTIVO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE IN AUDIO-VIDEO CONFERENZA

  1. È ammesso lo svolgimento delle riunioni di tutti gli Organi e delle Assemblee Regionali in audio- video conferenza; le riunioni possono svolgersi con inte rventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare ed in particolare a condizione che:
    1. sia consentito al Presidente dell’ Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza e del Segretario, di accertare l’ identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell’adunanza;
    2. sia possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
    3. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
    4. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di prendere visione e ricevere la documentazione ed il materiale sottoposto all’attenzione dell’assemblea;
    5. vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Associazione, nei quali gli intervenuti potranno
    6. L’Assemblea sei Soci si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente o chi ne fa le veci.